Danno esistenziale al padre se la mamma subordina il riconoscimento del figlio al patto sull’assegno
Risarcito con 15 mila euro dalle tabelle milanesi per la perdita di un figlio, l’uomo che non ha partecipato alla crescita del minore a causa della donna che pretende la sottoscrizione di un accordo.
Sfera personale
Il padre ottiene un risarcimento di 15 mila euro dalla madre, per la minore scatta l’affido condiviso con collocamento prevalente presso la donna. I partner hanno convissuto per nove anni ma la bimba alla nascita è riconosciuta solo dalla mamma, che fin da subito si oppone al riconoscimento da parte del padre: ritiene che prima si debbano definire fra loro le condizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’accordo è raggiunto soltanto durante la causa, tanto che il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Ma la condotta della donna integra un «danno esistenziale» nei confronti dell’uomo, in termini di «privazione del rapporto parentale», in quanto impedisce all’uomo di instaurare un relazione affettiva con la minore. Il tutto perché la sua priorità è la regolamentazione degli aspetti economici relativi al mantenimento della figlia. Si configura quindi il pregiudizio nella sfera personale del padre risarcibile in quanto illecito civile ex articolo 2059 Cc a partire dagli standard elaborati dal tribunale di Milano. Alla madre non resta che pagare: è condannata pure per lite temeraria.
Davvero mi domando se questa mamma avesse in mente il reale benessere della figlia. La cosa peggiore è che per il riconoscimento della paternità, si sia dovuti passare per le aule di tribunale…
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